Il D.L. 212/2023 del 29.12.2023 ha modificato il perimetro degli interventi ammessi al Bonus Barriere Architettoniche 75%

Il Bonus Barriere Architettoniche 75% è una misura introdotta con la legge 234/2021 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Agevolazione prorogata al 31.12.2025 dalla legge 197/2022.

Si può beneficiare dell’utilizzo Bonus Barriere Architettoniche 75% con una detrazione d’imposta delle spese documentate sostenute  nel periodo tra il 01 Gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa alla detrazione d’imposta 75%, è possibile optare per lo sconto in fattura e cessione del credito fino al 31 Dicembre 2024. Di seguito elenchiamo importi massimali ammissibili:

  • fino a 50 mila euro per unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli stabili composti da 2 a 8 unità immobiliari)
  • 30 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli stabili composti da più di 8 unità immobiliari)

Per usufruire di questo bonus è necessario attenersi a quanto indicato nel DM 236/1989, dove sono espressamente indicati gli interventi e le caratteristiche delle opere volte ad eliminare o superare la presenza di barriere architettoniche, tra cui le indicazioni riguardanti serramenti e infissi:

  • per i serramenti esterni, le ante mobili devono potersi muovere con una pressione non superiore a 8 kg
  • l’altezza delle maniglie di finestre e portefinestre deve essere compresa tra i 100 e i 130 centimetri dal suolo
  • interruttori e dispositivi di automazione ad un’altezza dal suolo compresa tra 100 e 130 centimetri
  • lo spigolo vivo delle finestre deve essere sagomato per evitare infortuni
  • la luce netta di porte luce e portoncini deve essere di almeno 80 centimetri per l’accesso principale e di 75 cm per quelle interne
  • l’altezza da terra delle maniglie delle porte deve essere compresa tra gli 85 e i 95 centimetri
  • la soglia ribassata (il gradino in ingresso) per le portefinestre deve essere minore o uguale a 2,5 cm

Questi adeguamenti dovranno essere asseverati, da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti del decreto.

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